Art. 9 - Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale
è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando
l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed
esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del
consiglio comunale è attribuita al sindaco.
2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo
scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le
competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie
attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle
procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme
regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la
nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti
aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi
previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente
all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo
consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l’azione complessiva
dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini
di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere
l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al
principio di solidarietà.
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