L'art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana detta:
"LA
REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E
PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. ..".
Il soggetto istituzionale primario che deve garantire il diritto al
lavoro ed i diritti dei lavoratori è la Repubblica. E "la Repubblica
si riparte in Regioni, Province e Comuni" (art. 114 Cost.). Perciò
gli enti Locali, compreso il COMUNE, essendo parte costitutiva della
Repubblica, hanno pari e concorrente obbligo istituzionale di curare
il soddisfacimento del diritto al lavoro per tutti i cittadini.
L'attività dei Comuni in questo importantissimo argomento è in
relazione, ovviamente, alle risorse disponibili. Queste risorse si
dividono fondamentalmente in due tipi:
a) finanziamenti erogati dallo Stato e dalla Regione in parti uguali
per tutti i Comuni, normalmente in proporzione al numero degli
abitanti;
b) finanziamenti erogati in conseguenza di specifiche richieste,
corredate da apposita documentazione e progetti, agli Enti Pubblici
preposti.
E' facile capire che per ottenere questi ultimi
finanziamenti è strettamente necessario, da parte degli
amministratori, un attento e costante studio ed aggiornamento delle
svariate normative regionali, statali e comunitarie in materia di
contributi e sovvenzioni di diverso genere a favore dei Comuni.
Serve, poi, una adeguata programmazione degli obiettivi che si
intendono perseguire nel breve e medio termine e predisporre la
adeguata documentazione amministrativa e tecnica. Da non trascurare
il fatto, infine, che per la concessione di questo tipo di
finanziamento le vigenti disposizioni privilegiano enormemente quei
Comuni, specialmente di piccole dimensioni come il nostro, che hanno
scelto di unirsi in Consorzio con altri Enti al fine di perseguire,
in modo unitario e coordinato, scopi di pubblico interesse.
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