Descrizione
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente definite “biotestamento” o “testamento biologico”, riaffermano la libertà di scelta dell'individuo nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.
Le DAT sono regolamentate dall’art. 4 della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Si tratta di disposizioni che permettono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. Per essere valide devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni.
Non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali vengono redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Chi redige le DAT può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.
Come fare le DAT
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Non esistono moduli o fac simili previsti dalla legge. Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- dal notaio sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio (in entrambi i casi il notaio conserva l’originale);
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza con scrittura privata;
- scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso le strutture sanitarie delle Regioni che hanno regolamentato la raccolta delle DAT;
- scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme elencate sopra le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente.
La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. La nomina è valida solo dopo formale accettazione da parte del fiduciario, il quale può presentarsi personalmente presso lo sportello assieme al disponente munito di tessera sanitaria e di un documento d’identità valido oppure il disponente può presentare allo sportello la nomina del fiduciario sottoscritta per accettazione da quest’ultimo, accompagnata da copie del documento d’identità valido e della tessera sanitaria del fiduciario.
Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario nel caso in cui:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Dove sono conservate e consultabili le DAT
Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della salute, dove vengono conservate.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Per approfondire l'argomento consulta il sito del Ministero della Salute.